| ARTICOLO 1 - NORMATIVA CONTRATTUALE |
| 1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra te parti. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione ai rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno venire coordinate. 1.2 II riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) sì intenderà fatto dagli lncoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto. 1.3 Per i prodotti destinati al mercato estero, tutti i contratti di vendita tra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana ed in particolare dalla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, ratificato con legge 21 giugno 1971, nonché dalla legge uniforme nulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, ratificata in pari data; le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della legge italiana non implicano un'esclusione dell'applicazione delle succitate leggi uniformi per quanto compatibili con la disciplina contrattuale. 1.4 L'adesione alle presenti condizioni generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti dalle stesse regolati, salva diversa espressa pattuizione scritta non implicano il conferimento all'acquirente di esclusiva alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni distintivi del venditore. |
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| ARTICOLO 2 - FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO |
2.1 Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso. 2.2 L'invio delle presenti condizioni generali non implica di per sé accettazione di eventuali offerte, nell'ambito di trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti. 2.3 L'invio da parte del venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recante espressamente la dizione "offerta", od altra equivalente, non può essere considerato proposta. Le dizioni "senza impegno", "salvo disponibilità" ed altre analoghe, opposte dal venditore ad un'offerta non vincolano il venditore ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte del compratore, salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte del venditore medesimo. L'offerta del venditore si considera ferma o è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificato tale per iscritto ed è in lei specificata un termine di validità della clausola. 2.4 L'accettazione di un contratto da parte del compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali. Nel caso in cui il venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine, si presume che i termini del contratto corrispondono a quelli della conferma d'ordine, salvo che il compratore non ne rilevi immediatamente per iscritto le differenze. 2.5 L'accettazione senza espressa riserva da parte del compratore di prodotti non conformi per tipo o quantità inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del compratore implica accettazione, da porte di quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dal compratore per iscritto, immediatamente dopo il ricevimento della merce. 2.6 Il contratto è in ogni caso sottoposto alla condizione dell'integrale approvazione da parte della compagnia di factoring o di assicurazione crediti cui si rivolge il venditore. Nel caso in cui la suddetta compagnia accetti di coprire il rischio del credito commerciale per una parte soltanto dell'ordine, il contratto sarà ridotto a quella sola parte dell'ordine che è stata coperta. 2.7 Tutte le registrazioni o trascrizioni richieste per dare piena efficacia ai contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, o da una loro clausola, dovranno essere effettuate dall'acquirente a proprie cure e spese, siano esse richieste dalla legge italiana, dallo stato del contraente o dal paese di destinazione della merce. |
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| ARTICOLO 3 - CAMPIONI |
| 3.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunzi pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del venditore. 3.2 Nel caso in cui l'offerta o l'accettazione del compratore facciano riferimento ad un campione offerto dal venditore, si intende che questo, salvo diversa espressa pattuizione scritta, nella sua fornitura è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti indicati al punto 3.1. 3.3 Nel caso in cui il venditore riferisca la sua fornitura ad un campione fornito dal compratore, il venditore stesso sarà responsabile salva diversa pattuizione scritta - della conformità della sua prestazione (nei limiti dì cui sopra o punto 3.1.) alle sole caratteristiche apparenti del campione |
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| ARTICOLO 4 - GARANZIA |
4.1 Fuori dall'ambito di applicazione degli articoli precedenti, e fatta salvo quanto pattuito per iscritto di volta in volta tra le parti, il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di materiale o di costruzione riconducibili al venditore e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso del venditore. 4.2 La garanzia ha una durata limitata a sei mesi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata dal compratore ai sensi dell'articolo seguente, nonché all'espressa richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in garanzia. In forza della suddetta richiesta il venditore è tenuto (a sua scelta), entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, alternativamente: a) a fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; il venditore può in tal caso esigere, a spese del compratore, la resa dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà; b) a riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito, eccettuando le suddette operazioni in loco o presso i propri stabilimenti; in tali casi tuffi i costi relativi al trasporto dei prodotti dovranno essere sopportati dal compratore; c) a risarcire al compratore i danni, accreditandogli una somma pari al costo della riparazione o modificazione del prodotto stesso presso i propri stabilimenti; d) a dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti. Salvo dolo o colpa grave del venditore l'eventuale risarcimento danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati. 4.3 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore. |
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| ARTICOLO 5 - RECLAMI |
5.1 Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 21 giugno 1971, di cui all'art. 1: a) I reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure a vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal compratore entro un breve termine dal momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione, e comunque, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni per i prodotti destinati al mercato nazionale e 15 giorni per i prodotti destinati al mercato estero; b) I vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge e dal punto precedente al compratore) debbono essere denunciati entro un breve termine dalla scoperta e comunque, a pena di decadenza, non oltre 6 mesi dalla data della consegna. 5.2 I reclami debbono essere effettuati mediante: lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate. Essi devono altresì contenere un preventivo dei costi di riparazione o modificazione dei prodotti in loco, ove possibile. In mancanza dei suddetti requisiti, ai reclami non potrà ricollegarsi efficacia alcuna. 5.3 Qualora il reclamo risulti infondato, il compratore sarà tenuto a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.); uguale obbligo avrà il compratore se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, per una percentuale non superiore al 30 per cento rispetto alle contestazioni originariamente effettuate. 5.4 I reclami riflettenti difetti riscontrati nei pezzi di una fornitura non inficiano la validità della stessa, ma restano limitati ai pezzi risultati dilettosi.
5.5 I pezzi riconosciuti non corrispondenti alle condizioni di fornitura vengono accettati di ritorno e sostituiti con ugual numero di pezzi regolari. Gli obblighi del venditore si esauriscono con tale sostituzione. Non sono o suo carico altri oneri, non essendo tenuto il venditore o risarcire danni diretti o indiretti di qualsiasi natura derivanti al compratore dall'impiego a dal mancato impiego del materiale difettoso.
5.6 Non si accettano contestazioni su materiali di Il scelta e partite occasionali per ragioni di calibro, differenze di tono e lievi difetti superficiali. |
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| ARTICOLO 6 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE |
6.1 Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il venditore si attiene alla legislazione e alle norme tecniche in vigore in Italia, il compratore sì assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore.
6.2 Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione a mancati profitti.
6.3 Fatto salvo quanto sopra previsto, il compratore malleverà il venditore in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate di prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione; il venditore potrà coinvolgere il compratore - che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intestato dai terzi.
6.4 Il processo di cottura a 1200°C consente di ottenere qualità positive, come resistenza meccanica e resistenza all'attacco chimico, ma è causa di inevitabili, anche se lievi, differenze dimensionali e di tonalità cromatiche, Sono pertanto ammesse ed accettate dall'acquirente eventuali differenze di calibro rispetto al formato nominale indicato sugli imballaggi di ± 2%, con un massimo di 5 mm, per i materiali pressati. (Norme EN 176, 177 e 178, ex norme DIN 18155). Queste differenze dimensionali, rispetto al formato nominale dichiarato, sono completamente indipendenti dalle tolleranze di calibro e di planarità fra gli elementi di una singola partita, che il compratore non può dichiarare di ignorare e per le quali si rimanda alle norme citate. Le differenze di tonalità cromatiche fanno sì che i colori delle campionature debbano essere considerati puramente indicativi, così come lievi ed eventuali differenze di tono cromatico Ira gli elementi di una singola partita devono essere accettati dal compratore, a condizione che non alterino radicalmente l'aspetto generale della superficie piastrellata. 6.5 Le informazioni circa l'adozione di qualità e di formati, le considerazioni di carattere tecnico in merito al montaggio dei materiali ed all'esercizio di impianti ove vengono impiegati i prodotti, pur rappresentando il meglio delle ns. conoscenze, sono sempre forniti senza alcuna responsabilità in merito. 6.6 I dati tecnici forniti rappresentano medie approssimate, ma attendibili, soggette alle usuali tolleranze previste dalle norme internazionali. |
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| ARTICOLO 7 - CONSEGNA |
7.1 Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Franco Fabbrica: ciò anche ove sia pattuito che la spedizione (o parte di essa) venga curata dal venditore, nel quaI caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e rischio di quest'ultimo. 7.2 Qualora il momento della consegna non sia stato espressamente convenuto tra le parti, il venditore dovrà fornire i prodotti entro 180 giorni dalla conclusione del contratto e comunque non prima di 15 giorni dalla ricezione delle eventuali disposizioni di lavorazione, della comunicazione dei dati tecnici necessari per l'approntamento dei prodotti, nonché degli acconti o delle lettere di credito eventualmente pattuiti. 7.3 In caso di ritardata consegna, l'acquirente potrà annullare la parte dell'ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al venditore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tale sua intenzione dopo avergli accordato 15 giorni feriali a partire dal ricevimento di tale comunicazione, entro i quali il venditore potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata consegna,totale o parziale. 7.4 Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via telex o fax) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione; il compratore avrà 15 giorni di tempo dall'invio di tale comunicazione per provvedere al ritiro. 7.5 Ove il compratore non provveda al ritiro dei prodotti nei termini previsti dal paragrafo precedente, dovrà rimborsare al venditore le spese di magazzinaggio, forfettariamente fissate in misura pari allo 0,50 per cento dell'importo della fattura relativa ai prodotti stessi per ogni settimana di ritardo; decorsi 30 giorni il venditore potrà inoltre vendere con qualsiasi mezzo i prodotti per conto del compratore, trattenendo dal ricavato l'intero prezzo dovuto (quali che siano i termini di pagamenti pattuiti) nonché le spese sostenute. 7.6 I termini di consegna, se espressi in numero di giorni, si intendono riferite a giornate lavorative. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l'ordinazione pervenuta al venditore si è perfezionata sotto ogni aspetto.
7.7. Il destinatario delle merci si impegna a comunicare per iscritto a Laminam Spa la mancata consegna della merce presso il luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero la consegna della medesima merce in luogo diverso da quello indicato nel documento di trasporto entro n. 3 gg. successivi alla data prevista di consegna, mediante invio, tramite posta, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo, di idonea dichiarazione e di copia del documento di trasporto sottoscritto. Successivamente alla ricezione della predetta documentazione, Laminam Spa provvederà alla regolarizzazione delle fatture emesse con applicazione dell'IVA ex DPR n. 600/1973.Resta inteso che il destinatario delle merci si impegna a rendere indenne Laminam Spa per imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, oltre alle spese legali, nel caso di addebiti effettuati dall'Amministrazione finanziaria a suo carico derivanti da tale mancata comunicazione per iscritto.Il destinatario delle merci, preso atto della comunicazione che Laminam Spa richiederà di sottoscrivere al vettore, si impegna altresì a comunicare al vettore stesso ogni cambio o modifica della destinazione della merce.L'inadempimento della predetta obbligazione comporterà l'addebito da parte di Laminam Spa al destinatario delle merci di eventuali imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, nonché degli oneri di natura legale, in caso di rilievi dell'Amministrazione conseguenti a tale mancata comunicazione. |
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| ARTICOLO 8 - PAGAMENTO |
8.1 Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, costestualmente alla consegna, presso istituto bancario indicato dal venditore, In caso di pagamento mediante lettera di credito, questa dovrà essere aperta entro breve termine dalla conclusione del contratto nella forma più semplice e conforme alle previsioni del contratto, dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, roppresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano al venditore. 8.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni, Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura del tasso di sconto in vigore nel proprio Paese, aumentato di 5 punti. 8.3 Il compratore e tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Tuttavia, per quanto riguarda eventuali somme soggette a controversia, ha la facoltà di depositarle presso la banca del Paese del venditore tino a quando la controversia non sia stata risolta, vincolando la banca a trasmettere le somme al venditore in caso di risoluzione della controversia in senso favorevole al venditore. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore. |
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| ARTICOLO 9- RISERVA DI PROPRIETA' |
| 9.1 Prodotti destinati al mercato nazionale. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo. 9.2 Prodotti destinati al mercato estero. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano. 9.3 Prodotti destinati al mercato estero, Il compratore si impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita, o per porre in essere un'analoga forma di garanzia a favore del venditore. |
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| ARTICOLO 10 FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITA' |
10.1 Quando si verifichino incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazione nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi dovuti a casi di forza maggiore, che impediscano o riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti del venditore o blocchino i trasporti fra lo stabilimento del venditore ed il luogo di destinazione dei prodotti, il contraente colpito ha diritto ad una proroga fino a 45 giorni (estensibili a 90 nei casi piè gravi) nei termini di consegna o ritiro dei prodotti, purché avvisi tempestivamente per iscritto la controparte del verificarsi del caso di forza maggiore.
10.2 Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l'altra parte potrà risolvere il contratto, facendone pervenire comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla parte inadempiente. Ouest'ultima non avrà in tal caso alcun obbligo al risarcimento dei danno
10.3 Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta - prima della loro esecuzione - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per piè del 20 per cento, il venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto. In quest'ultimo caso però devono essere risarcite al compratore le spese dal medesimo sostenute in occasione del contratto risolto. |
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| ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO |
| 11.1 lI compratore non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta dal venditore: anche in tal caso il compratore rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute. |
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| ARTICOLO 12 INTERPRETAZIONE; MODIFICHE; CLAUSOLE INVALIDE |
12.1 Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse. 12.2 Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore sì intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore tra le parti. 12.3 Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o cori gli accordi scritti presi dalle parti io occasione della conclusione del contratto in questione. 12.4 Salvo quanto sopra previsto agli art. 2.4 e 2.5, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamene o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. 12.5 Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto. 12.6 In caso di disposizioni contrattuali valide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione. |
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| ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE |
| 13.1 Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro del venditore, questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il toro dell'acquirente. |
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| ARTICOLO 14 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA PALLET: |
| CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA PALLET: vengono addebitati al valore di mercato. |
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| IMBALLO: |
| Il numero di scatole per ogni pallet é indicativo ed è soggetto a lievi variazioni in più o in meno in relazione alle esigenze di stoccaggio. Tutte le quantità non consegnate a pallet completi per prodotto, sono soggette a specifica maggiorazione di prezzo. |
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| SCELTE: |
| Gli ordini riguardanti la Il scelta si intendono accettati in relazione alla disponibilità effettiva ovvero alla resa di produzione aziendale. |
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| PAGAMENTO: |
| Rimessa diretta sconto 1 %, salvo secondo gli accordi. |
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| ARTICOLO 15 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI |
| Per le caratteristiche tecniche dei prodotti si deve tare riferimento alle tabelle pubblicate nei cataloghi di serie. |
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